Sul fronte della responsabilità sanitaria la legge 24/2017, meglio nota come legge Gelli – Bianco, introduce sostanziali novità, mettendo in primo piano la sicurezza del paziente senza dimenticare il diritto del medico a svolgere la propria attività con serenità. La ratio della novella legislativa ridisegna i confini della colpa medica, ponendo un freno al fenomeno della cosiddetta difensiva, ossia quella condotta medica praticata nel tentativo di minimizzare il rischio di contenziosi legali e di precostituirsi prove a discarico.
Legge Gelli Bianco cosa cambia?
La nuova legge introduce l’obbligo nelle strutture private e pubbliche dei servizi di Risk management ma non solo, essa riporta sulla scena l’obbligo di assicurazione.
La lente di lettura della legge Gelli deve essere posta sugli artt. 5-6-7 che a tutti gli effetti sembrano essere la nuova disciplina della responsabilità sanitaria: l’art. 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e di medicina legale, si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e tecnico-scientifiche disciplinate con decreto dal Ministro della salute; l’art. 6 prevede la non punibilità del medico per imperizia, qualora lo stesso abbia rispettato le linee guida o si sia attenuto alle buone pratiche.
Abrogato l’art. 3 della legge Balduzzi, si inserisce il nuovo art. 590-sexies, in base al quale il sanitario che si è comportato in modo conforme alle linee guida non è più sottoposto a sanzioni penali per colpa lieve, ma viene punito solo in caso di colpa grave; l’art. 7 prevede un regime di doppia responsabilità, ossia una di tipo contrattuale per la struttura, con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni; un tipo di responsabilità extracontrattuale con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni. Le novità introdotte con la legge Gelli pongono il nostro Paese al passo con il resto d’Europa.
Pensiamo che un simile sistema è attivo già dal 2000 nell’UK, in Francia, Belgio e altri Stati della Ue, dove appunto risulta diminuita la percentuale di contenziosi con conseguente risparmio economico per lo Stato stesso.
Come era agevole prevedere la legge Gelli, nel luglio 2017, ha debuttato in Cassazione. Nella motivazione della sentenza, sotto il profilo strettamente applicativo della norma, la Corte rileva quanto segue: “ la nuova disciplina non trova applicazione negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; e neppure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità delle condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate. Inoltre il novum non opera in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo”.
Altro importante concetto espresso dalla 4 Sezione della CC è che la cd Legge Gelli non prevedendo distinzioni tra colpa lieve o grave (come era invece previsto nel DDL Balduzzi) può, in taluni casi, essere peggiorativa per l’ imputato, con la conseguenza che la normativa relativa all’art 590-sexies CP non potrà essere applicata retroattivamente ai casi pregressi, ma solo a quelli che si verifichino da ora in avanti.
Dott. ssa Giuliana Brunetti