Presso ciascun Tribunale italiano è presente un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del quale possono far parte, a richiesta, professionisti in possesso di determinati requisiti e competenze.
La richiesta di ciascun professionista viene valutata da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto, fra le altre istituzioni, anche da un rappresentante della categoria designato dal Consiglio dell’Ordine professionale.
La domanda d’inclusione nell’Albo deve essere presentata dal professionista all’Ufficio CTU del Tribunale presso cui intende svolgere l’attività di consulenza, che si occupa della revisione periodica, della tenuta dell’albo e verifica il mantenimento nel tempo dei requisiti necessari all’assunzione degli incarichi.
Non è consentito essere iscritti contemporaneamente in più Albi.
Requisiti per operare come consulenti tecnici d’ufficio (Ctu)
Oltre ai requisiti di base, stabiliti dalle norme di attuazione del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale, il professionista intenzionato a operare come Consulente o Perito presso uno dei Tribunali italiani deve possederne altri, individuati dal Consiglio Nazionale degli psicologi già dall’anno 2000.
Ogni Ordine regionale ha poi fatto propri i criteri definiti dal CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi), stabilendone anche di più restrittivi, sulla base di specifiche esigenze territoriali e di accordi con i Tribunali locali. Riportiamo a titolo di esempio il caso della Regione Lazio, i cui criteri di inclusione risultano essere particolarmente restrittivi: il professionista che voglia sottoporre la propria domanda a una Commissione CTU presso un tribunale laziale deve possedere i requisiti minimi individuati dal Consiglio dell’Ordine con delibera n. 251 del 2011.
Di seguito, si riportano i requisiti minimi richiesti ai professionisti Psicologi per l’inserimento negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali:
- anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi non inferiore a 5 anni;
- specifico percorso formativo (teorico-pratico) post-laurea, della durata non inferiore alle 50 ore, in Psicologia Giuridica e Forense;
- specifica conoscenza teorica e pratica in Psicodiagnostica (cfr. Linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense).
In deroga ai criteri di cui sopra, solo per chi ha già acquisito un titolo di specializzazione in psicoterapia, i requisiti essenziali per l’inserimento negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali sono:
- anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi non inferiore a 5 anni;
- annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti;
- specifico percorso formativo post-laurea, della durata non inferiore alle 50 ore, in Psicologia Giuridica e Forense.
L’Ordine stabilisce poi che, per lavorare nell’area dei procedimenti penali per abuso e maltrattamento su minori, sono richieste specifiche competenze in psicoterapia e psicopatologia dell’età evolutiva (cfr. Linee guida per la diagnosi clinico-forense, in relazione all’ascolto dei minori in ipotesi di abuso, nell’audizione protetta ed in caso di perizia o consulenza).
E’ inoltre ritenuto necessario, così come prescritto dall’art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, l’aggiornamento professionale in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti, consistente nella frequenza dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento all’anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento).
La commissione si riserva, in ogni caso, di valutare le specifiche competenze acquisite sul campo nello stesso periodo di riferimento.
Requisiti per operare come consulenti tecnici di parte (Ctp)
A differenza di quanto previsto per l’inclusione nell’Albo dei CTU, non vi sono requisiti specifici per operare in qualità di CTP, a cui la parte in causa decide di affidarsi sulla base di un rapporto fiduciario.
È tuttavia necessario ricordare quanto previsto dal Codice deontologico all’articolo 5:
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”
Ciò in conformità al principio del diritto civile, secondo cui il professionista deve prestare la sua opera “secondo scienza e coscienza”, garantendo al cliente una prestazione al massimo livello di competenza.
Si raccomanda quindi di non intraprendere attività di CTP se non avendo maturato, sia pure in piena libertà di scelta delle sedi e di metodi, un’adeguata preparazione nell’ambito psicologico forense.
A cura di: Dott.ssa Liliana Salvati, Psicologa-Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Esperta in Psicologia Giuridica
Per maggiori informazioni:
Master di II livello in Psicologia giuridica (CTU/CTP)
Master in Psicopatologia evolutiva